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NETF Milano è stata ammesso all'"Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie Industria 4.0"  di Unioncamere Lombardia

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Misure per sostenere nuovi investimenti e realizzare nuovi progetti

 

Sedi:

 

Via Monte Napoleone 8,

20121 Milano (Mi)

 

Via Pasquale De Virgilii 2,

66100 Chieti (Ch)

PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

 

Aggiornato alla Legge di Bilancio 2021

in vigore dal 16 novembre 2020.

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Tel. : +39 388 10 79 439

E- mail: info.it@netf.eu

 

Cos'è

 

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 vuole stimolare gli investimenti privati dando stabilità e certezza alle imprese con misure che hanno effetto dal 16 Novembre 2020 fino al 31 Dicembre 2022. Il  credito d’imposta viene calcolato sugli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi (software), nonché tutti i beni materiali ed immateriali secondo il modello Industria 4.0.

Gli investimenti possono essere effettuati in proprio, tramite finanziamento bancario, oppure in leasing.

 

A chi si rivolge

 

 A tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano; sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

 

Durata delle misure

 

I nuovi crediti d’imposta sono previsti per 2 anni con decorrenza anticipata al 16 Novembre 2020 e validi fino al 31 Dicembre 2022.                  

Si può beneficiare del credito d’imposta sugli li investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i contratti di acquisto definiti con ordine, conferma d’ordine ed il versamento di acconto di almeno il 20%  entro il 31/12/2022, con la consegna dei beni entro i 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).
 

Beni materiali e immateriali

 

  • Aliquota al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali per il solo anno 2021; aliquota al 6% per l'anno 2022.
  • Aliquota al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile.
  • Estensione del credito ai beni immateriali (software) non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

 

Beni materiali 4.0

 

  • Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022.
  • Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln:  aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022.
  • Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

 

Beni immateriali 4.0

 

  • Aliquota al 20%.
  • Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

 

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell’anno

 

  • Per gli investimenti in beni strumentali materiali e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un anno.          
  • È ammessa la compensazione immediata (dall’anno in corso) del credito relativo agli investimenti in tutti beni strumentali (sia beni  materiali che beni materiali 4.0).         
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali (sia ordinari che 4.0), la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti dalla Legge di Bilancio 2020.

 

Modalità di accesso

 

Al fine di poter usufruire dei benefici relativi al credito d'imposta, ogni impresa dovrà effettuare una domanda seguita da un’apposita istruttoria per ogni periodo d'imposta agevolabile da comunicar al Mise ed alla Agenzia delle Entrate, pena la revoca del credito.

 

Per la fruizione dei benefìci inerenti gli investimenti in beni materiali ed immateriali secondo il modello Industria 4.0, l’impresa è  inoltre tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 300.000 euro, una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Beni non agevolabili

 

Risultano esclusi dall’agevolazione:

  • i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

 

Link

 

 https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041688-nuovo-piano-nazionale-transizione-4-0

 

 

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Fonte normativa

Legge 11 dicembre 2016, n.232

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi da 60 a 65) .

Legge 27 dicembre 2019, n.160 (art 1, commi da 184 a 197).

Legge di Bilancio 2021

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